ACEA: questa privatizzazione s'ha da fare?
Di Peregrinus
Il Sindaco di Roma, Gianni Alemanno, in una intervista a Il Sole 24Ore-Roma ha annunciato che il Comune di Roma, azionista di controllo di Acea con il 51%, valuterà nel corso del 2010 di avviare il processo di privatizzazione previsto dal decreto Ronchi per le ex municipalizzate quotate.
L'annuncio ha suscitato, come è ovvio, una serie di commenti e prese di posizione.
Aldilà delle valutazioni pregiudiziali, che pure abbiamo letto, riteniamo che sia giusto formulare alcune considerazioni fondate in punto di diritto, di economia e di buona amministrazione.
Andando per ordine, partiamo dall'antefatto normativo che il Sindaco ha enunciato: il decreto-legge 25 settembre 2009, n. 135 (c.d. "decreto Ronchi"), comunemente noto anche come "decreto anti-infrazioni comunitarie", una sorta di provvedimento-zibaldone in materia comunitaria, all'articolo 15 ha apportato alcune modifiche all'articolo 23-bis del decreto legge n. 112 del 2008, relativo ai servizi pubblici locali di rilevanza economica.
La norma in esame contiene tra l'altro anche la previsione sulle modalità di affidamento ai privati della gestione del servizio idrico. Ma attenzione: in esso si precisa che ad essere privatizzata è la gestione dei servizi tipo acquedotti, fognature, pulizia e trattamento dei reflui ma non il "bene acqua" che ovviamente rimane un bene demaniale indisponibile.
Sulla base della normativa che ne deriva, la gestione dei servizi pubblici locali può avvenire in due modi. In una prima ipotesi la gestione del servizio è affidata ad un soggetto privato scelto tramite gara ad evidenza pubblica o ad una società mista pubblico-privata nella quale il socio privato è scelto con gara ad evidenza pubblica ed abbia, tra l'altro, una partecipazione non inferiore al 40 per cento.
In alternativa, la gestione del servizio può essere affidata, per situazioni eccezionali, in via diretta, senza gara, ad una società a capitale interamente pubblico, partecipata dall'ente locale, che abbia i requisiti per la gestione in house, ossia una società su cui l'ente esercita un controllo molto stretto. In questo caso l'ente locale deve presentare una relazione all'Antitrust in cui si motiva la scelta dell'affidamento senza gara. A sua volta l'antitrust esprime un parere.
L'articolo 23-bis citato prevede anche un regime transitorio degli affidamenti non conformi a quanto stabilito ai punti precedenti.
In particolare, al comma 8, lettera d) si prevede che gli affidamenti a società a partecipazione pubblica già quotate in borsa al 1° ottobre 2003 cessano alla scadenza prevista nel contratto di servizio, a condizione che la partecipazione pubblica si riduca anche progressivamente, attraverso procedure ad evidenza pubblica ovvero forme di collocamento privato presso investitori qualificati e operatori industriali, ad una quota non superiore al 40 per cento entro il 30 giugno 2013 e non superiore al 30 per cento entro il 31 dicembre 2015. Se non si verificano le suddette condizioni gli affidamenti cessano il 30 giugno 2013 o il 31 dicembre 2015.
La norma ora richiamata riguarda, per l'appunto, la società ACEA Spa e il comune di Roma che dovrà cedere un quota del proprio pacchetto azionario se non vorrà che l'affidamento dei servizi pubblici attributi ad Acea cessino nel 2013 o nel 2015.
Come è noto, il capitale sociale di Acea Spa (fonte Consob) a giugno 2009 risultava così suddiviso: 51 per cento del Comune di Roma, 27,8 per cento del mercato, 9,9 per cento in mano a GDF Suez SA, 7,5 per cento in possesso del gruppo Caltagirone e 3,6 per cento in possesso del Pictet Funds.
La partecipazione azionaria del comune di Roma in Acea dovrà quindi scendere dall'attuale 51 per cento al 40 per cento entro giugno 2013 e al 30 per cento entro la fine del 2015, per una quota totale di partecipazioni da cedere pari al 21 per cento del capitale sociale di Acea. La cessione della partecipazione dovrà avvenire o attraverso procedure ad evidenza pubblica (offerta pubblica di vendita) o tramite forme di collocamento privato presso investitori qualificati e operatori industriali. La norma quindi non prevede l'uso obbligatorio della procedura ad evidenza pubblica e il comune di Roma potrà scegliere la procedura giudicata migliore. In questo senso le dichiarazioni del Sindaco Alemanno rilasciate a Il sole 24 ore del 20 gennaio 2010 lasciano aperte entrambe le procedure. Infatti, da un lato il Sindaco fornisce delle indicazioni precise su come dovrà essere il socio (partners legati al territorio, imprenditori, fondazioni), dall'altro afferma di puntare ad una platea la più ampia possibile per non avere un socio privato prevalente.
Si conferma però che la procedura ad evidenza pubblica per la scelta del socio privato appare preferibile se si vuole puntare alla trasparenza, alla razionalizzazione, alla responsabilizzazione, all'individuzione dei soggetti più adatta alla conduzione operativa dei servizi pubblici locali oltre che all'efficienza.
Se questo è il quadro, crediamo il più chiaro e trasparente dell'esistente, ciò non ci esime da alcune preoccupate valutazioni di merito che sorgono, come dire, spontanee.
In sintesi, come anche i meno esperti di finanza sanno bene, va detto che entrambe le procedure indicate non possono impedire il rischio di sottovalutare gli asset pubblici al fine di renderli più appetibili agli occhi del partner privato assicurandogli un immediato capital gain. Diversamente, il rischio di una gara deserta sarebbe concreta.
In particolare, per quanto riguarda la gestione del servizio idrico, l'eventuale affidamento a privati, essendo questi ultimi interessati a trarre un profitto dal servizio (come è ovvio) ed escludendo un accollo delle eventuali perdite, così come oggi invece avviene per le gestioni pubbliche, è quasi sempre stato prodromico ad un probabile incremento delle tariffe agli utenti finali.
Allo stesso tempo considerata la convenienza del privato ad effettuare investimenti nel settore soltanto in presenza di un certo livello di redditività, potrebbero risultare preclusi tutti quegli investimenti non immediatamente profittevoli ma necessari per il miglioramento del servizio idrico. In tal modo si farebbero ricadere sempre sul consumatore finale le inefficienze del sistema evitabili solamente con investimenti di notevole entità e più consoni ad un gestore di natura pubblica.
Insomma, le esigenze di cassa e i vincoli della normativa europea sono fuori discussione, ma su modalità, tempi e garanzie di questa privatizzazione è necessaria tanta, tanta cautela; ne va della qualità della nostra acqua.
E scusate se è poco.